Persone
1. Che differenza c’è fra la polizza Infortuni e la polizza Vita?
La polizza Infortuni assicura lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano determinato la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, conseguenza diretta ed esclusiva di un evento fortuito, violento ed esterno.
Nell’assicurazione sulla vita l’impresa di assicurazione è obbligata a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato (morte, sopravvivenza).
2. I beneficiari della mia polizza Infortuni devono necessariamente essere miei parenti?
No, nell’ambito della polizza Infortuni, la somma assicurata in caso di morte può essere destinata a qualsiasi persona, fisica o giuridica, purché diversa dal Contraente della polizza stessa. Qualora vengano designati più beneficiari, in mancanza di diversa comunicazione, la somma verrà divisa in parti uguali tra gli aventi diritto.
3. Con quali capitali in caso di Morte o Invalidità Permanente posso ritenermi correttamente assicurato?
Le somme assicurate dovrebbero essere proporzionate al reddito, alla professione ed alla posizione socio-economica dell’assicurato. In linea di massima dovrebbero assicurare e non superare:
- cinque volte la retribuzione o il reddito annuo in caso di Morte;
- sei volte la retribuzione o il reddito annuo in caso di Invalidità Permanente.
4. Sto per sottoscrivere una polizza che prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero sia a seguito di infortunio che di malattia: la copertura è attiva dal giorno in cui firmo il contratto e verso il premio?
La polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è firmato ed il relativo premio è stato versato. Tuttavia, per quanto riguarda l’efficacia della copertura, bisogna distinguere un ricovero a seguito di infortunio da un ricovero a seguito di malattia.
- Per il ricovero a seguito di infortunio:
la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione e pagamento del premio.
- Per il ricovero a seguito di malattia:
la decorrenza della copertura è posticipata in quanto intervengono i cosiddetti “termini di carenza o di aspettativa” che possono variare tra i 30 ed i 300 giorni a seconda che la malattia che rende necessario il ricovero sia conosciuta e dichiarata, o meno, al momento della stipula del contratto.
5. Se il mio appartamento è assicurato con una polizza stipulata dal condominio, è necessario che mi assicuri con una polizza personale?
Di norma la polizza del condominio assicura il fabbricato contro l’incendio e garanzie accessorie nonché la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato. Non assicura il contenuto e cioè i mobili, gli elettrodomestici, ecc., né la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione dell’appartamento. E’ quindi consigliabile stipulare una polizza personale che integri quella del condominio con le garanzie mancanti.
