Faq Assicurative
Per soddisfare i tuoi dubbi o le tue curiosità, in questa sezione abbiamo raccolto le risposte alle domande più comuni sulle assicurazioni danni.
Generiche
1. Se non desidero rinnovare una polizza alla scadenza, quanto tempo prima devo comunicarlo?
Il termine di tempo entro cui inoltrare la disdetta può variare a seconda della tipologia di contratto (mediamente 60 giorni, ridotti a 15 per la polizza R.C. Auto): è pertanto necessario fare riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto stesso. In ogni caso è necessaria la forma scritta e l’inoltro a mezzo raccomandata o con altre modalità che consentano di stabilire la data; per le polizze R.C. Auto è consentito anche l’invio a mezzo fax. La disdetta sarà comunque ritenuta valida per la scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla rateazione con cui il premio viene pagato.
Per quanto concerne la polizza R.C. Auto, è consentita inoltre la disdetta entro il giorno di scadenza qualora, in assenza di sinistri, l’aumento del premio di polizza risulti superiore al tasso di inflazione calcolato per l’anno.
2. Se ho un sinistro, entro quanto tempo devo denunciarlo?
Il termine di tempo entro cui denunciare un sinistro può variare da una tipologia di contratto ad un’altra, pertanto è necessario fare sempre riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il contratto stesso o, in difetto, all’art. 1913 del Codice Civile. In ogni caso è buona norma dare comunicazione dell’avvenuto sinistro alla Compagnia, tramite l’Intermediario, nel più breve tempo possibile.
3. Ho letto che nella mia polizza incendio c’è una “franchigia”: cosa vuol dire?
La franchigia è una somma in Euro che viene pattuita e indicata sul contratto.
Il significato pratico è che non verranno pagati all’Assicurato danni il cui valore è inferiore alla franchigia e che i danni superiori verranno liquidati sottraendo l’importo di tale franchigia.
4. Il premio di assicurazione che pago per le mie varie polizze è fiscalmente detraibile?
La detraibilità o meno di un premio dipende sostanzialmente dal tipo di polizza stipulata. Secondo la normativa fiscale vigente dal 1° gennaio 2001 sono fiscalmente detraibili, per il 19% dei premi versati e per un importo complessivo comunque non superiore a Euro 1.291,14, solo i premi pagati per:
- polizze aventi per oggetto il rischio morte da qualsiasi causa derivante (ad esempio: polizze vita di puro rischio, polizze infortuni caso morte);
- polizze aventi per oggetto il rischio invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ad esempio: polizze long term care, polizze infortuni caso invalidità permanente non inferiore al 5%, polizze invalidità permanente da malattia non inferiore al 5%).
5. Ho letto nel mio contratto di assicurazione che c’è uno “scoperto percentuale”: cosa vuol dire?
Lo scoperto percentuale è un valore (percentuale appunto) che indica che un danno, una volta stabilitone l’ammontare, viene liquidato al cliente previa sottrazione della citata percentuale. Se ad esempio il cliente ha un danno di 100 Euro ma nella polizza è previsto uno scoperto del 20%, gli verranno liquidati 80 Euro.
6. Ho stipulato un contratto di assicurazione ed ho avuto la sfortuna di avere un danno. Il perito è intervenuto e mi ha fatto vedere una serie di calcoli astrusi per dirmi che avrei ricevuto un indennizzo inferiore all’ammontare del danno. E’ giusto?
Sì, e ciò può essere spiegato con quella che l’articolo 1907 del Codice Civile chiama “assicurazione parziale” per cui è previsto che, se i capitali assicurati sono inferiori al reale valore dei beni assicurati, si incorre nella “regola proporzionale”. In pratica, si applica la seguente formula:
Indennizzo = Capitali Assicurati X ammontare del danno
Reale valore dei beni assicurati
La formula vale sia in caso di danno totale sia in caso di danno parziale.
Il calcolo sarebbe diverso solo se l’assicurazione prevedesse la copertura fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale (primo rischio assoluto).
